Insulti razzisti a Maignan, l'Udinese giocherà una gara a porte chiuse

Comunicato ufficiale dopo i fatti di sabato sera, con la partita interrotta oltre cinque minuti

Insulti razzisti a Maignan, l'Udinese giocherà una gara a porte chiuse

di Redazione web

L'Udinese dovrà giocare una partita a porte chiuse. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo gli insulti razzisti contro Maignan di sabato sera. Alla Salernitana invece 40mila euro di multa per il lancio di oggetti in campo (tra cui una pietra). 

È stato identificato dalla polizia uno degli autori degli insulti razzisti contro il portiere del Milan Mike Maignan durante la partita con l'Udinese. Individuata una prima persona che avrebbe insultato il portiere ripetendo per 12 volte "n... di m....''. L'uomo, 46enne della provincia di Udine, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Udine che sta coordinando le attività di indagine. Contestualmente il questore della provincia di Udine ha emesso nei suoi confronti un daspo per la durata di cinque anni. 

Udinese, curva chiusa un turno

Ecco il comunicato ufficiale: 

«Il Giudice Sportivo, Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all'effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;

Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro, conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall'art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett.

e CGS);

Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall'art. 28, comma 4, CGS, ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS) P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.


Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 14:02

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