Picchia la compagna malata di tumore: condannato a due anni
di Gianluca Lettieri
La mamma muore, papà e matrigna lo chiudono in soffitta e lo picchiano
Era inizio estate del 2016 quando i due si sono cononosciuti in un locale della riviera di Pescara. Sono cominciati a uscire insieme, poi lui si è trasferito di fronte all’appartamento della donna. Ad agosto il fidanzamento è diventato ufficiale. Il 44enne si è mostrato subito geloso. Qualche esempio? «Dobbiamo avere un unico profilo Facebook perché non dobbiamo nasconderci nulla», ripeteva. Ben presto sono iniziati i problemi, che sono cresciuti quando lei, separata e madre di tre figli, ha accettato di trasferirsi a casa del compagno dopo numerose insistenze. «Era molto possessivo - si legge ancora sulla sentenza - non ammetteva neppure che telefonasse ai figli o che tornasse da loro al mattino per preparargli la colazione». In altre parole: per l’accusa l’operaio ha sottoposto la vittima a «vessazioni fisiche e psicologiche: in particolare, in occasioni di frequenti liti dovute alla morbosa gelosia, ingiuriava la donna, minacciandola di morte, e passava alle vie di fatto, picchiandola e intimandole in piena notte di abbandonare l’abitazione comune».
Non solo: «Terminata la convivenza - sostiene ancora l’accusa - ha compiuto atti persecutori ai danni della ex, tempestandola di telefonate e messaggi per indurla a riallacciare la relazione sentimentale. Al rifiuto della donna, ha iniziato a pedinarla e ad appostarsi nei pressi della sua abitazione attendendone il ritorno a casa». L’uomo ha persino contattato la donna su Facebook «utilizzando, per raggiungere il suo scopo, un profilo fittizio». Per concludere, ha avvicinato gli amici della ex chiedendo loro di convincerla a tornare con lui. «In questo modo ha causato nella vittima uno stato d’ansia e di giustificato timore per la propria incolumità fisica». Ormai esausta, la donna si è rivolta all’avvocato Lorella Cipollone del foro di Pescara e ha denunciato tutto ai carabinieri. Conferma il giudice Di Berardino: «La presenza costante dell’imputato sul luogo di lavoro e a casa della ex, il monitoraggio sistematico del suo gruppo di amici sia materialmente che sui social network sono atti pienamente idonei a ingenerare turbamento». All’imputato non vanno concesse le attenuanti generiche perché «è una personalità negativa, per nulla incline al pentimento e alla revisione critica dei suoi comportamenti».
Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Agosto 2018, 11:09
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