Superbonus, cosa cambia? Detrazione al 30% dal 2028, confermato lo spalma-crediti in 10 anni: le novità

Dal 2028 arriverà una stretta per le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici

Superbonus, la stretta: detrazione al 30% dal 2028. Confermato lo spalma-crediti in 10 anni: le novità

di Mario Landi

Dal 2028 arriverà una stretta per le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici. L'emendamento del governo al decreto Superbonus stabilisce infatti che per le spese agevolate sostenute dal primo gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 l'aliquota di detrazione venga «ridotta al 30 per cento».

I lavori esclusi

Sono esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali la detrazione resta del 50%. Attualmente per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, l'aliquota agevolativa è fissata al 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro, ma dal primo gennaio 2025 si tornerà all'aliquota del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa annuale di 48.000 euro per unità immobiliare. 

Il meccanismo

La legislazione vigente - si legge sempre nel testo dell’emendamento bollinato dalla Ragioneria - prevede la fruizione per tali detrazioni in quattro rate di pari importo, ed un’aliquota pari al 70% per il 2024 e al 65% per l’anno 2025. Ai fini della stima sono stati considerati l’ammontare di detrazioni fruibili per l’anno 2024 pari a circa 6.211 milioni di euro e per l’anno 2025 pari a circa 5.780 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio. L’estensione della detraibilità a dieci rate - rispetto alle vigenti cinque rate - delle spese per interventi di rafforzamento di misure antisismiche per l’anno 2024, sarà modulata secondo le aliquote del 50%, 70%, 80%, 75%, 85%. Alle spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici (già esistenti), si applicherà l’aliquota del 75%. 

Norma anti-usura

Prevista anche una norma anti-usura. Banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75% a partire dall’anno 2025, dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali di pari importo: le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute.

La norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022.

Fondo eventi sismici

Un fondo eventi sismici da 35 milioni di euro per l’anno 2025, al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. E’ quanto prevede l’articolo 1-bis introdotto con l’emendamento del Governo al Dl Superbonus bollinato dalla Ragioneria e presentato questa notte in commissione Finanze del Senato. L’articolo riporta anche l’elenco dei territori colpiti da eventi sismici coperti dal fondo (tra questi Emilia-Romagna-Lombardia 2012; Ischia 2017; Molise 2018).

Controlli dei Comuni, ritorno del 50% somme

I Comuni potranno svolgere attività di vigilanza e controllo nei cantieri in cui si effettuano lavori con il Superbonus. Lo prevede l'emendamento del governo. I Comuni, qualora nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste in materia edilizia, rilevino «l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi», lo dovranno segnalare agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate. La norma «potrebbe determinare un incremento dell'attività di controllo delle agevolazioni da Superbonus», evidenzia la Relazione tecnica, «con il conseguente aumento dell'azione di contrasto alle frodi e il disconoscimento delle indebite agevolazioni fiscali». Ai Comuni che effettuano le segnalazioni verranno applicate le disposizioni in materia di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo, incentivando la loro partecipazione con il «riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo», spiega la Relazione tecnica, precisando che questa «quota, inizialmente prevista in misura pari al 33%, è stata innalzata al 50%».


Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 12:49
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