L'onere per il recesso anticipato
Arera definisce poi l’obbligo a fornitori "in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura nonché nel contratto medesimo, di comunicare al cliente finale la somma di denaro richiesta per il recesso anticipato; l’onere di recesso deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e il venditore è tenuto a specificare che la somma di denaro indicata in contratto costituisce un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato del cliente finale".