Violenza sulle donne, il ddl Roccella è legge. Braccialetto elettronico, formazione e indennizzi alle vittime: tutte le novità

Mercoledì 22 Novembre 2023, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 23 Novembre, 08:13

Le misure cautelari

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito del nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale, che il pm debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al procuratore generale presso la corte d'appello l'obbligo di acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale, e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

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