Violenza sulle donne, il ddl Roccella è legge. Braccialetto elettronico, formazione e indennizzi alle vittime: tutte le novità

Mercoledì 22 Novembre 2023, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 23 Novembre, 08:13

Il braccialetto elettronico

L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, e prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari, ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-bis o 282-ter.

L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva. L'articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti deliberati e inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale, disponendo che, ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole. L'accertamento della partecipazione del superamento del percorso così come la valutazione del medesimo sono demandati al giudice. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte a seguito della sospensione condizionale della pena deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione.

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