Impagnatiello, non riconosciute le aggravanti di crudeltà e premeditazione per l'omicidio di Giulia: ecco perché

La gip riconosce le aggravanti del vincolo sentimentale e dei futili motivi, ma non crudeltà e premeditazione

Impagnatiello, non riconosciute le aggravanti di crudeltà e premeditazione per l'omicidio di Giulia: ecco perché

di Redazione web

Un omicidio che ha sconvolto l'Italia. Giulia Tramontano aveva 29 anni, era incinta di sette mesi ed è stata uccisa dal suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello, barman trentenne: di lui aveva scoperto una relazione parallela, con una ex collega italo-inglese. Stando alla confessione del giovane, che è crollato dopo poche ore di interrogatori, i due hanno litigato, e Alessandro prima l'ha accoltellata a morte, poi ha cercato di bruciare il cadavere e di disfarsene. Il gip Angela Minerva ha convalidato il fermo e ora Impagnatiello si trova nel carcere di San Vittore a Milano.

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Le aggravanti crudeltà e premeditazione

Da ieri sera però sui social si parla di una questione strettamente giuridica: il gip ha infatti riconosciuto le aggravanti del vincolo sentimentale e dei futili motivi, ma non quelle della crudeltà e della premeditazione. Una decisione che ha fatto discutere sui social, ma che ha fondamenti giuridici specifici. Come spiega il Corriere della Sera, la decisione della giudice non avrà ripercussioni sulla eventuale pena, perché Impagnatiello rischia una condanna all'ergastolo. Secondo la gip, l'aggravante della crudeltà non c'è perché il delitto non è «caratterizzato da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero di colpi inferti».

 

Per quanto riguarda invece la premeditazione, qualcuno aveva fatto notare che Impagnatiello aveva cercato su internet «ceramica bruciata vasca da bagno», effettivamente prima di uccidere Giulia, intorno alle 19 di sabato (l'omicidio avviene tra le 19.30 e le 21).

Le sue ricerche quindi sarebbero prova di premeditazione. Ma non per la giudice: «La giurisprudenza identifica i tratti distintivi della premeditazione nell'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso». In questo caso dunque passa circa un'ora tra quelle ricerche su internet e il momento in cui Impagnatiello accoltella a morte la fidanzata: un lasso di tempo certamente non lungo, o comunque non considerato abbastanza lungo per giustificare questo tipo di aggravante. La legge, per entrambe le questioni, sembra dunque abbastanza chiara.


Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 08:57
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