A processo solo con prove solide e stretta sulla durata dei giudizi: ecco cosa cambia col ddl Bonafede

A processo solo con prove solide e stretta sulla durata dei giudizi: ecco cosa cambia col ddl Bonafede
Saltano le norme sul Csm e quelle per eliminare le porte girevoli tra politica e magistratura, ma inserita in extremis una norma che consente l'assunzione per il biennio 2020-2021 di 2000 unità di personale amministrativo per definire rapidamente i processi pendenti e avviare la digitalizzazione. Ecco in sintesi le principali novità introdotte dalla riforma Bonafede del processo penale.

TRETTA SULLA DURATA DEI PROCEDIMENTI
Solo le indagini su mafia, terrorismo, stragi, omicidio e violenza sessuale potranno raggiungere il tetto di due anni. Dovranno invece fermarsi al massimo a un anno le inchieste sui reati bagatellari e a un anno e mezzo tutte le altre. Contingentati anche i tempi dei processi. Ma sulla durata di ciascun grado di giudizio (inizialmente indicata in un anno per il primo, due per l'appello e uno in Cassazione) e sulle conseguenze per i magistrati che non rispettano i tempi si starebbe ancora discutendo.

A PROCESSO SOLO CON PROVE SOLIDE
Viene introdotto l'obbligo per il pm di chiedere l'archiviazione se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono insufficienti, contraddittori o comunque non sono tali da far prevedere l'accoglimento dell'accusa in giudizio. E il giudice in questi casi non potrà mai disporre il dibattimento.

DISCOVERY SUGLI ATTI SE PM NON RISPETTA TEMPI
e entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari (che diventano 5 o 15 per i reati più gravi) il pm non avrà notificato l'avviso di conclusione delle indagini o richiesto l'archiviazione, dovrà depositare tutti gli atti e avvisare indagato e persona offesa della possibilità di visionarli e fare copia.

SANZIONI DISCIPLINARI PER PM INERTE PER DOLO O NEGLIGENZA
a violazione di queste norme, per dolo o negligenza inescusabile,costituirà un illecito disciplinare, così come l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale «entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa».

PRIORITÀ DELL'AZIONE PENALE
aranno i procuratori a indicare a quali notizie di reato dare la precedenza nella trattazione secondo criteri predeterminati indicati nei loro progetti organizzativi, sentiti il Pg e il presidente del tribunale, e tenendo conto della specifica realtà territoriale e criminale e delle risorse a disposizione.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 23:10
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