Le novità più importanti riguardano il regolamento sulla Iuc, che viene modificato in seguito all'eliminazione della Tasi sull'abitazione principale prevista dall'ultima Finanziaria: 1) Nel caso in cui l'unità immobiliare - con esclusione di quelle di lusso - sia detenuta da un soggetto (diverso dal possessore) che la destina ad abitazione principale, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore che effettua il versamento nella percentuale dell'80%. 2) L'abitazione data in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado non è più equiparata all'abitazione principale e quindi non gode più del regime agevolativo previsto per quest'ultima (esenzione Imu/Tasi), ma gode soltanto di una riduzione del 50% della base imponibile sia dell'Imu che della Tasi; 3) Per gli immobili locati a canone concordato Imu e Tasi sono ridotte al 75 per cento; 4) Per i cosiddetti «Fabbricati merce», già esenti Imu, viene previsto un regime di favore anche per la Tasi, stabilendo che ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, si applica una aliquota ridotta; 5) Viene estesa l'esenzione dall'Imu alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 6) Viene introdotta l'esenzione Imu per i terreni agricoli che sono: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, conseguentemente sono eliminati il moltiplicatore prima riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni nonché le riduzioni a scaglioni previste in precedenza.
Novità anche per il sistema sanzionatorio, che risulta alleggerito, così come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, con l'introduzione per i ritardati od omessi versamenti dei tributi, accanto alla sanzione ordinaria del 30%, di un'ulteriore sanzione pari al 15% per i pagamenti che siano effettuati entro novanta giorni dalla scadenza, stabilendo inoltre che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2016, 17:25
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