DITELO AL NOTAIO: LEGGI QUI LE NUOVE RISPOSTE

DITELO AL NOTAIO LE NUOVE RISPOSTE
Gentili lettori, vista la grande quantit di quesiti inviati alla rubrica “Ditelo al notaio”, vi segnaliamo che i notai potranno rispondere solo alle questioni di interesse generale formulate in un testo che non superi le 800 battute in modo da consentire a tutti, tramite la lettura della rubrica, di trovare un primo orientamento ai propri dubbi.



Per approfondire specifiche questioni personali vi suggeriamo di rivolgervi direttamente agli sportelli di consulenza gratuita - a cura dei consigli notarili locali – attivi in quasi tutti i comuni italiani.



Per informazioni e indirizzi: http://www.notariato.it/it/notariato/chi-siamo/consiglio-nazionale-notariato/sportelli-cittadino.html

QUESITO Vorrei porle un quesito che sta interessando una parte della mia famiglia. Recentemente uno dei fratelli di mio padre è venuto a mancare. Non è stato sposato e non ha avuto figli. avendo diverse proprietà immobiliari chi ha diritto all’ eredità? Lo chiedo perché non sembra esistere testamento anche se un fratello asserisce di possedere una scrittura privata non registrata al notaio. Inoltre vorrei sapere chi ha la facoltà di avvertire tutti gli eredi di un possibile lascito. Grazie



RISPOSTA In questo caso, in mancanza di coniuge, figli e ascendenti l’intero patrimonio spetterà ai fratelli in parti uguali sempre se manchi un valido testamento; nel caso in cui vi è un testamento valido e reso pubblico a mezzo di atto pubblico a rogito del notaio dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella scrittura privata verbalizzata dal notaio. E’ quest’ultimo a comunicare l’esistenza di un testamento, dopo la pubblicazione, agli eredi o legatari o in mancanza chiunque vi abbia interesse può richiedere un termine per la presentazione al tribunale del circondario del luogo in cui si è aperta la successione.



QUESITO Buongiorno, io e mia moglie dal 2000 siamo proprietari in regime di separazione di beni di un immobile adibito come prima casa ed abbiamo usufruito al momento dell’acquisto dell’agevolazione IVA al 4%.Stiamo comprando una nuova casa nello stesso comune della prima, che è tuttora in costruzione, la cui data di rogito è prevista per dicembre 2011 e che diventerà la nostra prima casa.Per usufruire dell’IVA al 4% sulla nuova casa dobbiamo vendere la vecchia casa entro la data del rogito o entro 18 mesi successivi alla data del rogito ?



RISPOSTA Per usufruire dell’agevolazione prima casa dovrete vendere la vostra attuale casa prima dell’acquisto e del relativo atto della nuova casa; il termine dei 18 mesi riguarda il tempo utile, dalla dichiarazione resa nell’atto, di voler stabilire in quel comune la residenza e fissa dimora, per adempiere alla suddetta dichiarazione.



QUESITO Salve , mi trovo in una situazione complicata, cercherò di essere il più chiara possibile. Un mio cugino ha i 4/5 di un asse ereditario (trattasi di un terreno e un immobile). Io ho solo 1/5 sull'immobile .sul terreno avevo avuto già staccata la mia quota con il consenso di tutti. Questo mio cugino aveva proposto di liquidare 1/5 per acquisire l'intero patrimonio, ma gli interessati (perché sono ben 6) proprietari di questo 1/5 non hanno accettato. Così sempre questo mio cugino ha proceduto alla divisione giudiziale, che dovrebbe essere quasi alla fase conclusiva già il CTU ha stabilito il valore. Ora il mio quesito è questo :posso acquisire le sue quote prima della sentenza ? perché lui vuole vendere in quanto si è stancato. Il mio terreno è confinante con quello oggetto di divisione ed in più ho una quota sulla casa. Spero di essere stata chiara , e gradirei una risposta nel breve tempo possibile perché mi sta pressando.



RISPOSTA Non si comprende bene dal quesito se la quota di 1/5 (un quinto) sull’immobile appartenga solo a lei in proprietà esclusiva o se lo possegga unitamente, come pare emergere dalla seconda parte del quesito, ad altri soggetti. In ogni caso, essendo la procedura divisionale stata iniziata in via giudiziale, se lei acquista le quote di 4/5 dell’altro condividente, subentrerà anche nel giudizio divisionale già instaurato, e subirà le conseguenze, favorevoli o sfavorevoli del medesimo, secondo le regole del codice di procedura civile. Sarà in ogni caso sempre possibile interrompere la procedura giudiziale e, con il consenso di tutti, giungere ad un accordo transattivo.



QUESITO gentile notaio ho avuto modo di leggere sul sito http://www.leggo.it/articolo.php?id=103742 le risposte ai numerosi quesiti posti da utenti come me mi chiedevo se potevate chiarire un dubbio. x viene contattato da y per vendere un terreno in favore di z. x non accetta, dopo qualche anno z davanti al notaio sottoscrive atto fa donazione in favore del figlio w alla presenza del testimone y che già sapeva che la proposta di compravendita del terreno non era stata accettata. domanda oltre alle responsabilità penali a cui si è esposto z dichiarando falsamente il possesso del terreno posseduto da x il testimone y ha responsabilità censurabili? il notaio era tenuto a fare accertamenti sul possesso del terreno al momento della donazione? ringrazio spero di esser stato abbastanza chiaro nell'esposizione del problema, confido in una vostra



RISPOSTA La fattispecie in esame sembrerebbe da ricondursi alla donazione di un bene altrui, che si considera nulla o, in ogni caso, inefficace, in quanto contraria all’art.771 del codice civile, che vieta la donazione di beni non presenti nel patrimonio del donante al momento del rogito. Tuttavia è anche possibile che oggetto dell’atto fosse un bene che il donante ha dichiarato di aver usucapito per possesso continuato e pacifico. Se questa circostanza si rivelasse non vera, sussisteranno le responsabilità di legge del donante, oltre alla possibilità di rientrare nel possesso del bene di cui si è legittimamente proprietari. Il ruolo del testimone dell’atto notarile va comunque tenuto distinto dal comportamento dal medesimo tenuto in occasioni precedenti, essendo nel primo caso di mera assistenza alla lettura dell’atto effettuata dal notaio e di conferma delle dichiarazioni rese dalle parti del rogito notarile.



QUESITO Sono in possesso di un atto notarile senza le firme degli attori dell'atto stesso. Vorrei sapere se è valido o no. Dove potrei verificare la validità dello stesso. Grazie



RISPOSTA E’ molto probabile che Lei sia in possesso di una copia autentica dell’atto notarile, rilasciata dal notaio che ha ricevuto l’atto secondo le modalità previste dall’articolo 69 della legge notarile. L’originale del documento notarile deve essere infatti custodito dal notaio che lo ha ricevuto presso il suo studio fino al momento della cessazione dalle sue funzioni. Sulla copia autentica compare la dicitura "Firmato:" e seguono i nomi dei sottoscrittori. Se invece la mancanza di sottoscrizione riguardasse l’originale del documento, esso sarebbe nullo, e ciò può essere verificato da un perito incaricato quando l’autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti di legge, ordina al pubblico ufficiale di esibire l’originale del documento da lui ricevuto e custodito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Giugno 2014, 13:52
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