I motivi
Per i giudici del Tar, «è incontestato che la ricorrente avesse diritto a tempi aggiuntivi, la cui mancata concessione nella prima prova è stata dovuta alla presentazione di documentazione ritenuta insufficiente dall’Amministrazione». Si sarebbe verificato «un difetto di comunicazione» tra le parti, tale da impedirle di usufruire di un tempo maggiore per completare la prova scritta. Dopo otto anni, la controversia è stata finalmente risolta.