Niente imposta di registro, ipotecaria e catastale e detrazioni fiscali per l'imposta sul valore aggiunto. E soprattutto la possibilità di accedere a un finanziamento più sostanzioso e con la garanzia del Fondo statale. Arrivano gli aiuti ai giovani fino a 36 anni d’età per l’acquisto della prima casa. Lo prevede l’art.63 del decreto Sostegni-bis appena varato dal governo. «Si vuol rendere sostanzialmente più facile per tutti i giovani comprarsi una casa e costituire una famiglia» ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa.
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I beneficiari
Giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto per l’acquisto della prima casa è rogitato. Altro requisito indispensabile è quello del reddito: il decreto cita esplicitamente «un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro annui».
Le imposte
Gli atti di acquisto sulla prima casa degli under 36 sono «esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative». L’esenzione vale anche se l’atto riguarda l’acquisto della nuda proprietà e l’usufrutto.
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Il mutuo
Per i finanziamenti con limite di finanziabilità (rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale.
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Quando
Le nuove norme si applicano per gli atti di compravendita stipulati dall’entrata in vigore del decreto oggi fino al 30 giugno 2022.
Ville e case di pregio
Sono esclusi dalla nuove norme gli immobili, anche se «prime case», che rientrano nella categoria catastale A1, A8 e A9. Niente agevolazioni quindi per ville, case di lusso e castelli.
Imposta valore aggiunto
Nel caso di cessione di immobili soggetti all’imposta sul valore aggiunto, gli acquirenti (se giovani under 36 con Isee non superiore a 30.000 euro) godranno di un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Insomma potranno poi detrarla o portarla in compensazione dalla dichiarazione dei redditi successiva oppure detrarli, nel caso di altro acquisto dopo il 30 giugno 2022 dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su quegli atti. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
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Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 11:04
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