Ad avviso della Cassazione, «Toscani, nel definire i 'veneti ubriaconi e alcolizzati' ha fatto affermazioni del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni (con riferimento alle asserite caratteristiche di abitanti in una determinata zona del territorio nazionale) ma prive di specifica connessione con l'operato e la figura di soggetti determinati o determinabili». Né, tantomeno, nelle parole di Toscani - per la Suprema Corte - è ravvisabile l'incitazione all'odio etnico verso i veneti, come hanno sostenuto i quattro denuncianti invocando nei confronti del fotografo l'applicazione della legge "Mancino".
In conclusione, parlare per 'luoghi comuni' non è diffamatorio.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2016, 19:38
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