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Il taglio è pari al 36,5 per cento del numero attuale dei parlamentari, passando da complessivi 945 a 600. I deputati eletti nella circoscrizione Estero saranno otto e non più dodici, i senatori quattro invece che sei. Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'articolo 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna Regione o Provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore).
La riduzione del numero dei parlamentari verrà applicata a partire dalle prime elezioni successive all'approvazione della legge, a patto che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
Parallelamente è in corso l'esame della proposta di legge, già licenziata dal Senato, che rende «neutra» la normativa elettorale rispetto al numero dei parlamentari fissato dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, in modo che eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori non richiedano specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale stessa.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2019, 16:09
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