Il cosiddetto ergastolo ostativo anche conosciuto come "fine pena mai" è previsto sulla base della legge n. 356/1992 per l'omicidio volontario aggravato con l'associazione mafiosa in assenza di collaborazione con la giustizia (spesso in regime previsto dall'articolo 41 bis).
Questa pena è applicata solo per i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) e associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), sempreché non siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Sostanzialmente per chi è condannato all'ergastolo per reati di mafia e terrorismo non ci possono essere benefici penitenziari come la libertà condizionale senza collaborazione con la giustizia. Leggi l'articolo completo su
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