Licenziata dopo l'apprendistato fa
ricorso: il giudice la fa riassumere

Licenziata dopo l'apprendistato fa ricorso: il giudice la fa riassumere

di Davide Lisetto
PORDENONE - Giovane commessa licenziata dopo avere svolto il periodo di apprendistato in un supermarket viene riassunta con una sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Pordenone.

Il caso è accaduto supermercato del centro commerciale Bennet di Sacile.

La giovane commessa - il contratto di apprendistato è siglabile da lavoratori che hanno un’età inferiore ai 29 anni - aveva fatto ricorso al giudice dopo il licenziamento che era avvenuto al termine dei trentasei mesi di apprendistato. E dopo che «durante tale periodo - come afferma il sindacato Fisascat-Cisl di Pordenone che ha assistito la giovane donna nella causa di lavoro - la dipendente aveva svolto diverse mansioni senza poter seguire il percorso formativo di crescita obbligato e previsto dalla norma».

Il giudice del lavoro ha accolto la richiesta della commessa e ha sancito il suo diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro. La sentenza ha riconosciuto l’invalidità del contratto di apprendistato e ha dichiarato invalido il conseguente licenziamento con l’obbligo del reintegro.

«Nel periodo dell’apprendistato - spiega Adriano Giacomazzi, segretario Fisasct Cisl - c’erano state anche alcune sanzioni disciplinari che sono state considerate illogiche proprio perché nel periodo di apprendistato è considerato dalla norma come momento di apprendimento delle competenze».

Insomma, una sorta di sentenza pilota rispetto ai molti casi di contenziosi, nel comporto del commercio in particolare, legati proprio all’apprendistato.

«Molto spesso - aggiunge Giacomazzi - il contratto di apprendistato viene utilizzato dalle aziende solo come risparmio dei costi retributivi e previdenziali. Auspichiamo che questa sentenza sia un richiamo per tutte quelle imprese che immaginano l’apprendisato come un semplice strumento per abbattere il costo del lavoro. Il piano formativo deve essere il percorso obbligatorio di crescita professionale per i giovani che vengono assunti con queste modalità. È poi confortevole che sia stato sancito il principio che le sanzioni disciplinari non possono essere utilizzate come metodo di "punizione" proprio nel periodo destinato all’apprendimento lavorativo».
Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Novembre 2015, 20:24