La decisione del giudice del lavoro
Il giudice del lavoro ha stabilito, che mentre «la scelta del datore di lavoro è proporzionata e risponde al criterio di precauzione», il rifiuto della ex dipendente «è caratterizzato per una provocatoria pervicacia che si è manifestata nel volere rimanere presente senza mascherina pur sapendo di non poter lavorare, nel riprendere gli altri colleghi e nell’aver convocato un gruppo di conoscenti che hanno creato scompiglio riprendendo lavoratori e clienti».
Insomma, il giudice non ha ritenuto che l’azienda «abbia adottato un atteggiamento persecutorio o discriminatorio» nei confronti della donna e pertanto «la massima sanzione espulsiva appare proporzionata alla reiterazione dell’inadempimento».