LA LEGGE ELETTORALE In Puglia si vota con la legge varata nel 2015, un proporzionale a turno unico: per vincere, il candidato presidente non avrà bisogno della maggioranza assoluta, ma solo di ottenere un voto in più rispetto ai suoi avversari. Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri più il presidente. Dei 50 seggi, 27 vengono suddivisi in base al listino unico regionale e i restanti 23 invece sono ripartiti a livello circoscrizionale.
Se il candidato ottiene oltre il 40% dei consensi, ha diritto tramite il premio di maggioranza a 29 seggi, che diventano 28 se le preferenze sono tra il 35 e il 40%, e 27 se scende sotto il 35%. La legge prevede inoltre una soglia di sbarramento dell’8% per coalizioni e liste che si presentano da sole, e del 4% per le liste all’interno di una coalizione.
COME SI VOTA L’elettore esprime due preferenze, una al candidato presidente, l’altra ad una lista (con i candidati consiglieri): è possibile esprimere un voto disgiunto, cioè votare il candidato presidente di uno schieramento e allo stesso tempo la lista di un candidato concorrente.
In caso si voti solo il candidato presidente, il voto non si estende a nessuna delle liste collegate: se invece si vota solo una lista, il voto si estende in automatico al candidato presidente collegato. Per quanto riguarda le liste, l’elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri, a patto che siano di genere diverso (doppia preferenza di genere).
COME VOTANO I POSITIVI AL COVID Come vota chi è positivo al Covid-19 e si trova in isolamento domiciliare o in quarantena? Gli elettori, secondo il decreto regionale apposito, devono far pervenire al sindaco del comune di residenza in un periodo tra il 10 e il 15 settembre una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni sopra indicate.
A quel punto l'ufficiale elettorale assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione elettorale ospedaliera (istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti letto e con reparto Covid-19) più vicina al suo domicilio.
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