Elezioni regionali 2020, Puglia: come si vota, legge elettorale, sbarramento e premi di maggioranza

Elezioni regionali 2020, Puglia: come si vota, legge elettorale, sbarramento e premi di maggioranza
Elezioni regionali 2020, come si vota in Puglia? La regione che vede sfidarsi, tra gli altri, il governatore uscente Michele Emiliano, l’ex governatore Raffaele Fitto e la pentastellata Antonella Laricchia, conta su circa 4 milioni di abitanti, di cui circa 3,3 milioni aventi diritto al voto.

LA LEGGE ELETTORALE In Puglia si vota con la legge varata nel 2015, un proporzionale a turno unico: per vincere, il candidato presidente non avrà bisogno della maggioranza assoluta, ma solo di ottenere un voto in più rispetto ai suoi avversari. Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri più il presidente. Dei 50 seggi, 27 vengono suddivisi in base al listino unico regionale e i restanti 23 invece sono ripartiti a livello circoscrizionale. 

Se il candidato ottiene oltre il 40% dei consensi, ha diritto tramite il premio di maggioranza a 29 seggi, che diventano 28 se le preferenze sono tra il 35 e il 40%, e 27 se scende sotto il 35%. La legge prevede inoltre una soglia di sbarramento dell’8% per coalizioni e liste che si presentano da sole, e del 4% per le liste all’interno di una coalizione.

COME SI VOTA L’elettore esprime due preferenze, una al candidato presidente, l’altra ad una lista (con i candidati consiglieri): è possibile esprimere un voto disgiunto, cioè votare il candidato presidente di uno schieramento e allo stesso tempo la lista di un candidato concorrente.

In caso si voti solo il candidato presidente, il voto non si estende a nessuna delle liste collegate: se invece si vota solo una lista, il voto si estende in automatico al candidato presidente collegato. Per quanto riguarda le liste, l’elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri, a patto che siano di genere diverso (doppia preferenza di genere).

COME VOTANO I POSITIVI AL COVID Come vota chi è positivo al Covid-19 e si trova in isolamento domiciliare o in quarantena? Gli elettori, secondo il decreto regionale apposito, devono far pervenire al sindaco del comune di residenza in un periodo tra il 10 e il 15 settembre una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni sopra indicate.

A quel punto l'ufficiale elettorale assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione elettorale ospedaliera (istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti letto e con reparto Covid-19) più vicina al suo domicilio.
Il sindaco, entro il 19 settembre, provvede a pianificare ed organizzare il voto domiciliare, comunicando agli elettori la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati. Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione: viene assicurata con ogni mezzo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 16:56
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