Nel caso in oggetto il pedone era sceso improvvisamente dal marciapiede e i Carabinieri, chiamati dallo stesso automobilista per verificare l'accaduto, non gli avevano contestato alcuna infrazione. Il collegio di Firenze, confermando recenti orientamenti analoghi del TAR Venezia III (9 gennaio 2017 n. 9) e del TAR Piemonte II (15 novembre 2016 n. 1411), ha chiarito: ''i provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore''.
Per questo motivo - si legge sempre nella sentenza - è ''irrilevante la circostanza che i Carabinieri, intervenuti sul posto del sinistro, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del ricorrente mentre l'investimento di un pedone può logicamente fondare tale dubbio''. In questo caso, quindi, l'automobilista dovrà sottoporsi alla revisione della patente, con un nuovo esame di teoria e di pratica, procedura che normalmente scatta quando vengono persi tutti i punti della licenza di guida.
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