Soddimo e la trattenuta "hard" a Kurtic.
Niente squalifica: "Dubbi sulla 'stretta'..."

Soddimo e la trattenuta "hard" a Kurtic. Niente squalifica: "Dubbi sulla 'stretta'..."
Dopo le polemiche sulle offese di Maurizio Sarri a Roberto Mancini e quelle di Daniele De Rossi verso Mario Mandzukic, ecco esplodere il caso di Danilo Soddimo.



"Dubbi sull'intensità della compressione". Che tradotto vuol dire: Gli ha 'strizzato' i testicoli, ma non si sa con quanta forza. Ecco perché il giocatore del Frosinone non può essere squalificato per la presa eseguita ai danni di Jasmin Kurtic nel match giocato sabato contro l'Atalanta. Il giudice sportivo ha analizzato le immagini televisive per ricostruire la dinamica dell'episodio accaduto al 72' e sfuggito all'arbitro.

"Le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore frusinate, nel corso di un vivace contrasto di giuoco 'spalla contro spalla', con l'evidente intento di ostacolare l'avanzare del calciatore bergamasco protendeva verso il basso il braccio destro, avvinghiando l'addome dell'antagonista. La sua mano si posizionava sulla zona pubica del calcatore atalantino, che si accasciava dolorante al suolo, mentre l'azione proseguiva con il pallone in possesso di altro calciatore nero-azzurro, senza alcun intervento da parte dell'arbitro", è la ricostruzione del giudice sportivo.

Kurtic, come dimostrano le immagini, appare sofferente. Non è abbastanza, però, per arrivare ad una sanzione nei confronti di Soddimo. "Ritiene questo Giudice che le immagini televisive disponibili, in mancanza di una essenziale 'ripresa frontale', non consentono di esprimere un sicuro giudizio, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, sull'intenzionalità e sull'intensità della compressione esercitata sul 'basso ventre' del calciatore atalantino", scrive il giudice. Insomma, la presa c'è ma non si sa quanto sia stata intensa. Non si può escludere "che gli effetti dolorosi siano stati la conseguenza di un gesto compiuto per finalità agonistiche, non connotato da quella intenzionalità lesiva che costituisce l'essenza della 'condotta violenta'". Risultato? "In dubio pro reo".
Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2016, 14:55

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