Lazio-Torino, la corte respinge il ricorso dei biancocelesti: «La partita si dovrà giocare»

Lazio-Torino, la corte respinge il ricorso dei biancocelesti: «La partita si dovrà giocare»

di Alberto Abbate

E alla fine Lazio-Torino (dello scorso 2 marzo) si deve giocare, anche se il club biancoceleste proverà ancora al Collegio del Coni a ottenere il 3 a 0 a tavolino. Respinto il ricorso biancoceleste in secondo grado dalla Corte Sportiva d'Appello: il verdetto del presidente Sandulli è stato appena notificato a Torino e Lazio insieme alle motivazioni. Ieri dopo un’ora di processo i giudici si erano presi del tempo. La Lazio aveva portato in secondo grado anche due sentenze del Tas di Losanna che avevano condannato l’Ucraina al 3-0 a tavolino contro la Svizzera e lo Slovan Bratislava contro il KI Klaksvik in Champions per non essersi presentati in campo.

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Nulla da fare, confermata la famosa “forza maggiore” (certificata dall’Asl) con cui il giudice sportivo Mastrandrea aveva già ripassato la palla alla Lega per il recupero. Ora a Lotito si rivolgerà al Collegio di Garanzia del Coni, che aveva però dato ragione al Napoli contro la Juve sul rinvio. In caso di esito negativo sportivo, alla Lazio poi resterebbe in sede civile solo il Tar per ottenere un risarcimento economico, ma il match col Toro del 2 marzo andrebbe comunque giocato.

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Le motivazioni

Si legge così nelle sei pagine di motivazioni: "Questa Corte non può che confermare quanto statuito dal Giudice Sportivo per le ragioni che seguono. La Società reclamante, con due dei tre motivi di ricorso, contesta la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui, dopo avere evidenziato le incongruenze relative “all’autorizzazione postuma degli allenamenti individuali e, non da ultimo, circa la previsione di un “giorno zero” (alla stregua di un termine procedimentale a tutela di parte), e quindi di efficacia differita al giorno dopo, per un provvedimento di quarantena a possibile focolaio di variante inglese in atto”, non ha accertato, incidentalmente, l’illegittimità del provvedimento adottato dal Dipartimento della prevenzione dell’ASL di Torino in data 1 marzo 2021, con conseguente disapplicazione dello stesso. La Società S.S. Lazio S.p.A. chiede, pertanto, a questa Corte: 1) di procedere al predetto accertamento incidentale; 2) di disapplicare il provvedimento dell’ASL torinese ai soli fini della decisione del presente giudizio, con conseguente affermazione della insussistenza, nella fattispecie di cui è procedimento, dei presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF; 3) di applicare, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., la sanzione della sconfitta per 0-3 con riferimento all’incontro di calcio Lazio-Torino in programma il 2 marzo 2021. Trattasi di richiesta che non può trovare accoglimento. Come evidenziato, infatti, dal Giudice Sportivo, questa Corte non può disapplicare i provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale; trattasi, invero, di “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi” (cfr., in tale senso, Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1)".

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Incompetenza ma Torino sleale

«Alla luce di quanto sopra, gli organi della giustizia sportiva non sono abilitati, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima autorità che li ha adottati.Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con il quale la Società reclamante stigmatizza la condotta tenuta nella fattispecie di cui è giudizio dalla Società F.C.

Torino S.p.A. che non sarebbe stata improntata ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza e che, per ciò solo, giustificherebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53 delle NOIF, ovvero la sconfitta per 0-3, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità; ed invero, un atto amministrativo, peraltro con finalità di prevenzione della salute collettiva a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia moderna dell’umanità, non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario. Ciò posto, non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione».

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Precedente Juve-Napoli

«Purtuttavia, questa Corte non può che richiamare la portata precettiva di quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1, già più sopra richiamata, in ordine al fatto che gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale. Ed è solo per questa ragione che questa Corte non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice Sportivo, non senza, però, avere sottolineato, con forza, come fatto dallo stesso Giudice di prime cure, che “Resta, altresì, anche in questo caso del tutto integra e impregiudicata l’eventuale attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo”; un procedimento disciplinare, quest’ultimo, che, ove dovesse essere instaurato, sarebbe, comunque, di competenza del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello e non certamente del Giudice Sportivo e di questa Corte».


Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 16:18

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