Bologna-Inter si gioca, niente 0-3 a tavolino. Ok anche al recupero di Atalanta-Torino

Bologna-Inter si gioca, niente 0-3 a tavolino. Ok anche al recupero di Atalanta-Torino

Bologna-Inter e Atalanta-Torino si giocheranno, niente vittoria a tavolino né per l'Inter né per l'Atalanta, che avevano fatto ricorso chiedendo che non si recuperassero le due gare, rinviate per i tanti casi di Covid tra i rossoblù e i granata. L'eventuale 3-0 a tavolino, in particolare, nella gara dell'Inter avrebbe modificato la classifica della Serie A, con i nerazzurri che si sarebbero ritrovati a +1 sul Milan: quei tre punti, invece, dovranno guadagnarseli sul campo il prossimo 27 aprile, data già individuata dalla Corte sportiva d'Appello per il recupero del match.

Così il Collegio ha confermato quanto stabilito dalla giustizia della Figc, respingendo i ricorsi presentati dall'Inter e dall'Atalanta, che chiedevano la vittoria a tavolino perché le rispettive avversarie non si erano presentate in campo. No anche alla riduzione della squalifica dei medici della Lazio Ivo Pulcini e Fabio Rodia, per i quali resta l'inibizione di 5 mesi, per la violazione dei protocolli Covid. Rigettato anche il ricorso dell'Udinese che chiedeva la ripetizione del match perso per 6-2 contro l'Atalanta lo scorso 9 gennaio.

La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 124/2021, presentato congiuntamente, in data 29 novembre 2021, dai dott.ri Ivo Pulcini e Fabio Rodia contro la Procura Federale della FIGC per la riforma della sentenza n. 030/CFA/2021-2022, emessa dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC, in data 19/29 ottobre 2021, comunicata il 29 ottobre 2021, con la quale, decidendo quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS del CONI, a seguito del parziale accoglimento con rinvio del ricorso dei suddetti ricorrenti avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 103/CFA 2020-2021, assunta in data 7 maggio 2021, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con la Decisione n. 84/2021 del 7 settembre - 29 settembre 2021, la Corte, definitivamente pronunciando, ha dichiarato i dott.ri Ivo Pulcini e Fabio Rodia responsabili degli addebiti di cui ai capi b), c), e), f) dell'atto deferimento, sanzionandoli con l'inibizione per la durata di mesi 5; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio;

2) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2022, presentato, in data 21 marzo 2022, dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall'Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest'ultima; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio;

3) ha respinto il ricorso iscritto al R.G.

ricorsi n. 17/2022, presentato, in data 23 marzo 2022, dalla Società Udinese Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch'essa oggetto della presente impugnazione, con cui è stato respinto il ricorso proposto della società istante avverso il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese - Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

4) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n., 18/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Torino F.C. S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall'odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l'effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta - Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro; ha, altresì, disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio;

5) ha preso atto della rinuncia, da parte della ricorrente Udinese Calcio, al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla Società Udinese Calcio S.p.A. per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 140 del 18 gennaio 2022, che aveva irrogato, in capo alla Salernitana - relativamente alla gara di Serie A Udinese-Salernitana del 21 dicembre 2021 - le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0-3 e della penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, decisione qui impugnata, la quale, per l'effetto dell'accoglimento del ricorso della Salernitana, ha annullato le sanzioni predette ed ordinato di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A per il conseguente svolgimento della gara.


Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 19:18

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