Il Miur, infatti, chiarisce che quella "circolare risponde ad alcuni quesiti delle stesse istituzioni scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, studentesse e studenti che hanno completato il primo triennio di Alternanza secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015. Proprio quella legge, va ricordato, prevede l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 200 ore nei licei e 400 negli istituti tecnici e professionali negli ultimi tre anni di scuola, con 100 milioni all’anno stanziati per sostenere i percorsi". Detto ciò, l’amministrazione sottolinea che "la partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra, come ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo l’approvazione della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola secondaria di secondo grado.
La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è inserita nel curriculum dello studente". "In attesa che a giugno 2019 vada a regime la nuova regola sull’ammissione agli Esami – conclude la circolare del Miur - già oggi il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.
E lo fa sulla base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato". Nessun dietrofront, dunque, sull’Alternanza. Solo norme che vanno a regime secondo quanto già noto.
Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Maggio 2018, 19:19
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