Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni dell'assoluzione definitiva di Busco. Tra le circostanze date in primo grado per 'pacifiche' invece ritenute solo di ordine «congetturale» anche dagli 'ermellini', la Suprema Corte annovera: «l'effettuazione della telefonata da Simonetta a Busco all'ora di pranzo» del 7 agosto 1990, «il contenuto di tale telefonata, la conoscenza da parte di Busco del luogo dove Simonetta lavorava, la spontaneità della svestizione da parte della vittima, l'autore dell'opera di ripulitura della stanza, le modalità e i tempi di tale condotta, il movente dell'omicidio, la falsità dell'alibi da parte dell'imputato».
«Non c'è nessuna prova» che il segno sul seno di Simonetta Cesaroni sia dovuto «ad un morso» nè che tale morso sia «attribuibile» a Raniero Busco.Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni del proscioglimento dello stesso Busco.
I supremi giudici ricordano che il prof.Carella Prada, «l'unico professionista che aveva esaminato il cadavere, non aveva affatto affermato con certezza che quei segni fossero stati prodotti da un morso; nè in sede di verbale autoptico, nè in sede di escussione dibattimentale».
Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Settembre 2014, 12:20
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