Tegola per Andrea Marchiella: definitiva condanna a un anno, niente sospensione

Tegola per Andrea Marchiella: definitiva condanna a un anno, niente sospensione

Sul casellario giudiziario non risulta nulla ed è in attesa della risposta dei servizi sociali ai quali ha richiesto l'affidamento per scontare la sua pena. Andrea Marchiella, consigliere comunale uscente a Latina e candidato nelle liste di Fratelli d'Italia per la nuova tornata elettorale del 3 e 4 ottobre prossimo, è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione ad un anno di reclusione per reati di tipo finanziario. Il ricorso è stato giudicato inammissibile e i giudici hanno respinto anche la richiesta di sospensione condizionale della pena nonostante questa sia inferiore ai due anni.
La vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto risale ad alcuni anni fa quando è stato nominato commissario liquidatore di una società di Fondi finita in un'inchiesta per violazioni di tipo finanziario. La sentenza di primo grado l'ha emessa il 18 aprile 2018 il Tribunale di Latina che ha ritenuto Marchiella colpevole e lo ha condannato ad un anno e sei mesi di reclusione concedendogli le attenuanti generiche. Un verdetto che la Corte di Appello di Roma ha solo parzialmente confermato con la sentenza del 25 settembre 2020 rilevando l'intervenuta prescrizione di una delle imputazioni e rideterminando la pena a carico del politico a un anno di reclusione.
Contro tale pronunciamento Marchiella ha deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione contestando in particolare proprio il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Nei giorni scorsi è arrivato l'ultimo e definitivo verdetto: i giudici della Cassazione hanno ritenuto il suo ricorso inammissibile sottolineando «che con i motivi di impugnazione il ricorrente non si confronta specificamente con le ragioni poste alla base della motivazione della sentenza impugnata. In particolare scrivo i giudici - per quanto attiene alla responsabilità del Marchiella, la Corte di Roma ha evidenziato che l'occultamente e la distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione non è condotta che si è esaurita durante la fase di ordinaria attività della compagine societaria della quale è stato commissario liquidatore, ma è proseguita anche in relazione alla fase di liquidazione, per la quale deve, evidentemente, rispondere il Marchiella data la qualifica dal medesimo rivestita. Per ciò che concerne il diniego della sospensione condizionale della pena concludono - la Corte ha puntualmente e plausibilmente motivato le ragioni per le quali lo stesso non era suscettibile di essere riconosciuto».
Niente da fare dunque, quella condanna rimane. «Il casellario giudiziario è pulito spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - e per questo mi sono potuto candidare: si tratta di una condanna ad un anno per una vicenda vecchia, un errore di gioventù e affinché sussistano i requisiti della incandidabilità occorre una condanna di 3 anni». Ora attende che i servizi sociali accolgano la sua richiesta di affidamento per scontare la pena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 18:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA