Già il Tribunale di Padova, nel maggio 2011, aveva ritenuto legittima la multa. Inutile il ricorso del medico che, in Cassazione, ha invocato l'aver agito per "adempimento di un dovere". La Sesta sezione civile ha bocciato la tesi difensiva e ha osservato che «il giudice di merito, nel ritenere insussistente l'esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato, ha adottato una motivazione assolutamente logica», osservando che il medico «non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che, ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce».
La Cassazione ha sottolineato che lo stato di necessità può essere invocato solo in caso di "effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonchè l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive".
Nel caso in questione, hanno concluso gli "ermellini", non c'era né «esimente reale» né «putativa».
Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Ottobre 2014, 09:30