Nuovo dpcm, spostamenti, seconde case, amici: cosa si può fare?

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di Cristiana Mangani

La novità è che nelle zone rosse sono vietati gli spostamenti nelle abitazioni private. Ma quello che si potrà fare con il decreto appena varato dal Governo è di continuare a recarsi da parenti e amici, quando si è in zona gialla e arancione, seguendo precise regole.

Il testo approvato dispone «la prosecuzione fino al 27 marzo, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». E ancora: «Fino al 27 marzo nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone che possono portare con sé i figli minori di 14 anni. Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini».

Spostamenti tra regioni, stretta sulle zone rosse: niente visite agli amici. Seconde case, resta il sì

Seconde case

Palazzo Chigi ritiene che sia necessaria ancora molta prudenza. Anche se la decisione che avrebbe dovuto prevedere limitazioni ai viaggi verso le seconde case non è stata presa in considerazione. Resterà quindi valido quanto stabilito dal governo Conte, e cioè saranno ammessi gli spostamenti verso le seconde case anche fuori Regione, e anche nelle zone rosse. Fino al nuovo provvedimento che verrà varato nei prossimi giorni. E che conterrà probabilmente, qualche limitazione in questo senso. In particolare, «è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Nelle faq del Governo si spiega che si tratta di una possibilità limitata al “rientro” e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare "rientro", appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Il titolo per recarsi nella seconda casa, «per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021».

Sono dunque esclusi, precisano le faq, tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, «a casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». 

 

Auto

Si potrà, poi, usare l'automobile «con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina potrà essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore».

Accompagnamento

Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, potrà farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato.


Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 21:08
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