Il Tar, rilevato «da un lato che il possibile utilizzo del meccanismo della 'scheda ballerinà, in uno con altre irregolarità, renderebbe superfluo l'impiego anche della prova di resistenza, dall'altro che entrambe le parti citano, per ragioni contrapposte, indagini in corso presso la locale Procura della Repubblica, senza tuttavia produrre alcuna relativa documentazione, salvo un verbale dei Carabinieri di ricezione di un esposto» ha ritenuto «necessario acquisire, ai fini del decidere, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, nei limiti alla stessa consentiti dalla legge, copia degli atti relativi ai fatti di causa, accompagnati da una relazione esplicativa, con particolare riferimento all'accertata discrepanza tra il numero degli elettori votanti (656) e il numero delle schede scrutinate (658), segnalando anche l'eventuale avvenuta identificazione dei 2 elettori votanti e non registrati, nonché lo stato/esito del procedimento/processo penale in argomento, nel termine di 20 (venti) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza».
Prossima udienza l'11 dicembre.
Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Ottobre 2019, 21:24
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