Tacere lo stupro davanti alla promessa del posto fisso, a condizione ovviamente che a quella “prima volta” ne seguano altre. È la storia di una lavapiatti precaria e del datore di lavoro che pensava di averla fatta franca. Tanto è una poveraccia che non può permettersi una denuncia. E invece. Confermata dalla Cassazione la condanna a sei anni e mezzo di reclusione, senza concessione delle attenuanti generiche, nei confronti di un imprenditore della Val Seriana nella florida Bergamasca pre Covid, titolare di un avviatissimo agriturismo con ristorante e produzione agricola, che cogliendola di sorpresa alle spalle - mentre si cambiava nello spogliatoio - aveva violentato la donna che si occupava di lavare i piatti dell'attività ricettiva dicendole «se ci stai ti faccio il contratto». Poi ha sostenuto che si era trattato di «un gesto occasionale» e che quella condanna a sei anni e mezzo era eccessiva, diamine, essendo lui «un onesto lavoratore e un padre di famiglia sempre rispettoso delle regole». Parole che non hanno smosso gli 'ermellinì, e nemmeno il Pg.
Terminata la violenza sessuale, così forte che ha necessitato un ricovero in ospedale e due mesi di prognosi, l'uomo - Paolo Rotoli di 47 anni - rivolto alla vittima, appena aggredita e violata, le disse anche che «se avesse accettato altri rapporti con lui, l'avrebbe messa in regola». Senza successo, la difesa dell'imputato nel ricorso alla Suprema Corte contro il verdetto emesso dalla Corte di appello di Brescia l'11 febbraio 2021, e conclusosi con la condanna a sei anni e mezzo, ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. «Avrebbero potuto essere riconosciute - ha sostenuto il legale dell'imprenditore - in considerazione dello status di incensurato dell'imputato, la cui condotta di vita precedente al fatto è stata sempre inappuntabile, essendosi in presenza di un gesto occasionale, compiuto da un onesto lavoratore e da un padre di famiglia sempre rispettoso delle regole».
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Per la Cassazione invece, il rifiuto dei giudici di merito di concedere le attenuanti con relativo sconto di pena, è una decisione corretta, data «l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, a fronte del disvalore della vicenda insito nel fatto che l'imputato ha compiuto una condotta illecita approfittando di una situazione lavorativa in cui egli si trovava in una posizione sovraordinata, essendo il datore di lavoro della persona offesa».
Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 00:53
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