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Nelle motivazioni si legge che «va ribadita la doverosità della valutazione dei rischi da parte sia di Trenitalia Spa sia di Rfi Spa». Entrambe le società non avrebbero «mai effettuato una valutazione dei rischi complessiva, che avesse cioè ad oggetto, con una visione unitaria, la circolazione dei propri treni sul territorio nazionale quanto a Trenitalia e la gestione della sicurezza sull'intera rete da lei gestita quanto a Rfi», si legge nella sentenza d'appello. «È provato con certezza che le valutazioni dei rischi effettuate negli anni dalle due società non hanno avuto ad oggetto tutti i rischi rilevati connessi ad un deragliamento e quindi hanno effettivamente mostrato le lacune e le omissioni indicate dai giudici di primo grado».
Non è stato valutato, scrivono i giudici, ad esempio, «il maggiori rischio di rottura di un componente conseguente ad una manutenzione non corretta eseguita da soggetti terzi sui quali Trenitalia Spa non aveva un diretto controllo; rischio che doveva essere affrontato stabilendo in che forma attuare i controlli, aumentandoli a valle dell'intervento o almeno aumentando quelli di natura documentale, o in casi di impossibilità di un effettivo controllo valutando tali rotabili come meno sicuri e quindi sottoponendo la loro circolazione a idonee limitazioni ovvero escludendoli dai trasporti più rischiosi (ad esempio non utilizzandoli per il trasporto di passeggeri o merci pericolose)».
Per i giudici di appello «non è stata valutata l'incidenza della velocità sulle conseguenze di un deragliamento, valutazione che richiedeva uno studio scientifico che tenesse conto degli effetti di un possibile impatto del rotabile deragliato su elementi fissi e delle conseguenze di un simile impatto nei diversi scenari sia relativi alle caratteristiche delle tratte percorse sai relativi alle caratteristiche del rotabile deragliato».
Inoltre, «non è stata valutata la maggiore o minore pericolosità del deragliamento di un rotabile trasportante merce pericolosa rispetto a quello adibito al trasporto di altra tipologia di merce».
Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Dicembre 2019, 18:04
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