Coronavirus e riaperture, il vademecum della Regione Veneto: ecco come dovete fare

Coronavirus e riaperture, il vademecum della Regione: come fare. Che succede se in ditta c'è un caso positivo?
Fase 2 al via in Italia da lunedì 4 maggio. La Regione Veneto ha definito, e inviato a tutte le parti sociali, il Manuale per la riapertura delle attività produttive. Un manuale rivolto al milione e 200mila veneti che lunedì torneranno al lavoro, ma non a quelli che, loro malgrado, continueranno a restare a casa.

Fase 2, nuovo modulo autocertificazione: scarica qui il pdf

IL DOCUMENTO
Il manuale - ha spiegato l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - è destinato prioritariamente a tutti soggetti con ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Fornisce indicazioni operative finalizzate a supportare tutte le attività produttive a garantire misure per la tutela della salute dei lavoratori: sia aziende che non hanno mai sospeso l'attività, sia aziende che si apprestano a ripartire, secondo le disposizioni dei provvedimenti governativi, per consentire loro una ripresa delle attività in sicurezza. «Abbiamo lavorato sodo ha detto Lanzarin partendo da una prima versione del testo datata 17 aprile, confrontata meticolosamente con le parti sociali, coordinata con il protocollo nazionale con le parti sociali del 24 aprile, elaborata via via recependo le indicazioni del Dpcm del 26 aprile e un'ultima circolare del ministero della Salute emessa mercoledì. Abbiamo tenuto conto di ogni passaggio nazionale, al punto, ad esempio, che la misurazione della temperatura, secondo il nostro testo iniziale obbligatoria, è divenuta facoltativa come previsto dal protocollo nazionale».

LA SPERIMENTAZIONE
Tra gli approfondimenti fatti nel corso della redazione di questo manuale c'è anche la sperimentazione della nuova organizzazione del lavoro su otto aziende padovane (Acqua Vera Gruppo San Pellegrino, Brembana & Rolle, Isoclima, Luxardo, Malvestio, Nuova Ompi, Parker, Sacchettificio nazionale G. Corazza) per un totale di 1.274 dipendenti coinvolti: solo lo 0,4% di loro è risultato positivo. «Una ulteriore sperimentazione, per la quale abbiamo già ricevuto numerose dichiarazioni di disponibilità, riguarderà ora un gruppo di aziende sparse su tutto il territorio regionale», dice l'assessore. È poi proseguito il lavoro di verifica da parte degli Spisal: controllate 7.576 aziende per un totale di circa 291.000 lavoratori. Gli esiti? «Più che confortanti». 
 

Aziende: come riaprire. Il vademecum


Le pulizie
Prima della ripresa delle attività è necessario garantire una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro. La pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione (se ci sono stati casi di Covid-19) prevede l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di Dpi cioè dispositivi di protezione individuale (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata.

Informazioni: febbre, igiene e distanze
Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità e le misure adottate dall'azienda, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi materiali informativi. Le informazioni riguardano in particolare: l'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre superiore a 37.5 °C, tosse o difficoltà respiratoria e di contattare il proprio medico; l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti; mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene; informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi successivamente all'ingresso in azienda.

Limitare le occasioni di contatto
Al fine di limitare i contatti tra le persone, le misure organizzative sono: favorire le modalità del lavoro a distanza (cosiddetto lavoro agile o smart working); favorire orari di ingresso/uscita scaglionati; ridurre al minimo necessario gli spostamenti all'interno dei siti produttivi; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio mezzi; privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il criterio di distanza droplet (almeno 1 metro di separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 metri quadri/persona; individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni e vietare loro l'utilizzo di quelli del personale aziendale.

Temperatura, misurazione facoltativa
La rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l'accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio. Pertanto, prima dell'accesso al luogo di lavoro, il personale (compresi i visitatori esterni) potrà - ma non è più un obbligo come inizialmente aveva previsto la Regione Veneto - essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non potrà essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede, e dovranno essere indirizzate al proprio medico. 

Almeno 4 mq per ciascun dipendente
La principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2 è il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza droplet) nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 metri quadri per persona. Per dare attuazione a tale misura, il datore di lavoro riorganizza gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e regolamenta l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. sala caffè), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il criterio di distanza droplet.

Ogni postazione con detergente per mani
È opportuno disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento, sensibilizzando lavoratori, fornitori, visitatori e altri utenti (anche occasionali) al rigoroso rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani presso ogni postazione lavorativa, nonché strumenti per la raccolta differenziata del materiale da smaltire. Il manuale predisposto dalla Regione del Veneto per la riapertura delle aziende prevede che i detergenti per l'igiene delle mani debbano essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili dai lavoratori e dagli altri utenti.

Mascherine autorizzate no ai guanti
Le mascherine sì (purché siano dispositivi medici), i guanti no. Quando? In tutte le condizioni nelle quali tali misure siano efficaci ad evitare il contagio: presenza di pubblico, impossibilità di distanziamento interpersonale superiore a 1 metro o di separazione fisica, condivisione di mezzi di trasporto. Due i tipi di mascherine: chirurgiche o con protezione FFP2/FFP3. Le mascherine chirurgiche devono essere dispositivi medici, oppure prodotte a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Relativamente alla protezione delle mani, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche.

Sì ai test ma non ai fini dell'idoneità
Allo stato attuale non è richiesto, al medico competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori. È tuttavia in corso un progetto pilota sperimentale di livello regionale finalizzato ad acquisire informazioni sulla validità dei diversi test diagnostici disponibili. In tale ambito, l'effettuazione di test di screening su lavoratori asintomatici da parte, o sotto la supervisione, del medico competente (tampone, test sierologici, test sierologici rapidi) potrà avvenire nell'ambito della sorveglianza sanitaria, con oneri a carico del datore di lavoro. Attenzione: l'uso di test sierologici a fini diagnostici individuali, nonché, nei contesti occupazionali, per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, risulta improprio e prematuro.

Contagi, come gestire l'emergenza
Eventuali casi di infezione da Sars-CoV-2 (tampone naso-faringeo positivo) andranno tempestivamente segnalati alle strutture competenti per la presa in carico da parte del Servizio sanitario regionale. Diversamente, casi di possibile/probabile infezione andranno gestiti dal medico competente e segnalati al Servizio sanitario regionale solo a seguito di eventuale positività al tampone naso-faringeo di conferma. In caso di riscontro di casi positivi tra lavoratori di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o ai servizi di vigilanza), appaltatore e committente dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Il ruolo del medico dell'azienda
La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l'individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spettano alle strutture del Servizio sanitario regionale, che oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell'isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi. Tuttavia, in sinergia con i soggetti e le strutture del Sistema sanitario regionale, anche per il Medico competente è concretamente ipotizzabile una funzione nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori delle aziende per le quali è incaricato, nonché per la collettività, anche in termini di collaborazione all'identificazione precoce dei contatti in ambito lavorativo.





 
Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 10:46
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