Coronavirus, stop solo al 2% delle aziende. Il Viminale: fare più verifiche

Stop solo al 2% delle aziende. Il Viminale: fare più verifiche

di Valentina Errante
Accelerare le verifiche e accendere un faro sulle migliaia di autocertificazioni delle aziende che hanno riaperto sostenendo di rientrare nel ciclo produttivo della filiera alimentare o di materiale sanitari, o comunque tra quei servizi essenziali esclusi dalle misure anticontagio previste dal governo con l'ultimo decreto del 10 aprile.
La pioggia di autocertificazioni trasmesse alle prefetture nella maggior parte dei casi non è stata esaminata. Secondo i dati, aggiornati all'8 aprile, soltanto per 38.524 comunicazioni su 105.727 inviate dalle aziende che hanno riaperto è in corso l'istruttoria, mentre sono soltanto 2.296 i provvedimenti di sospensione che le Prefetture sono riuscite a perfezionare. Il che significa che sono 64.897 le aziende attualmente aperte senza nessun controllo. Ma ci sono casi di gran lunga peggiori, conme in Veneto per esempio. Per questo il Viminale chiama la Guardia di Finanza e sollecita i prefetti ad avvalersi del supporto delle Camere di commercio, delle rappresentanze di categoria «ricorrendo, ove ritenuto opportuno, alla stipula di appositi protocolli operativi». Del resto i margini per eludere i divieti sono molto ampi.

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MODALITÀ APPLICATIVE
La nuova circolare, firmata da Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro Luciana Lamorgese, definisce le modalità di applicazione del nuovo Dpcm in materia di contenimento del contagio. Si ribadisce il sistema del silenzio-assenso, dopo tre giorni dall'autocertificazione, che adesso riguarderà anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento e tutta la filiera che questi settori si portano dietro. È dunque in arrivo una nuova ondata di dichiarazioni da verificare, dal momento che l'ultimo decreto prevede l'obbligo di comunicazione per le attività sospese, «in caso di accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture».

TEMPI STRETTI
La circolare si rivolge direttamente anche ai prefetti. Si legge nel documento: «Per quanto concerne le richieste di autorizzazione (presentate sotto la vigenza della precedente regolamentazione) non ancora definite o decise negativamente, i prefetti vorranno imprimere un'accelerazione d'istruttoria, al fine di verificare se le stesse possano considerarsi come comunicazioni legittimamente presentate ai sensi delle nuove disposizioni, più ampliative, previste dal decreto. Infatti, poiché le imprese che hanno in precedenza presentato tali richieste potranno ora beneficiare di un immediato avvio dell'attività, in attesa degli esiti delle verifiche sottese all'eventuale sospensione, appare evidente che dovranno dedicare una particolare attenzione all'esigenza di una celere definizione delle relative istruttorie». É prevista ovviamente l'interlocuzione con le amministrazioni regionali. «Ulteriore elemento di novità - si legge nel documento è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma, per la prosecuzione delle attività, il Prefetto possa adottare il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione interessata».
La circolare specifica: «Al personale del Corpo della Gdf, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all'inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all'esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d'impresa appartenenti alle varie filiere consentite».

MOLE ENORME
L'enorme mole di pratiche e verifiche non consente di rispondere a tutti. La circolare chiarisce: «Al fine del progressivo miglioramento dell'efficacia delle attività poste in essere, è stato rilevato un notevole divario tra il dato delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie intraprese, che tuttavia - come noto - non debbono necessariamente concludersi con un provvedimento espresso, che invece si impone, nella forma della sospensione prefettizia, soltanto qualora le risultanze istruttorie abbiano fatto emergere l'insussistenza dei presupposti legittimanti».
Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 13:06
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