Split payment, l'Agenzia delle Entrate spiega tutto in una nuova circolare

Split payment, l'Agenzia delle Entrate spiega tutto in una nuova circolare
Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. La circolare n. 9/E, firmata dal direttore dell'Agenzia, illustra l'impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall'estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

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L'Agenzia chiarisce che «eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta. Nella circolare di ieri, l'Agenzia fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio di quest'anno. A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 172/2017, l'Agenzia chiarisce, infatti, che rientrano nell'applicazione della scissione dei pagamenti anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'Agenzia delle Entrate aggiunge che rientrano anche le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano); le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment; le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment. Questi enti, fondazioni e società, prosegue l'Agenzia delle Entrate, si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Riguardo le società fiduciarie e consulenti tecnici di ufficio, l'Agenzia scioglie gli ultimi dubbi.

Con il documento di prassi di ieri, le Entrate delimitano l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment in riferimento ai due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria. Nel primo caso, l'Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell'ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l'applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo, spiegano le Entrate, sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall'Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell'interesse superiore della giustizia.

Il documento di prassi pubblicato dall'Agenzia delle Entrate ricorda che, per facilitare l'individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet, il 19 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018, alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti.
In base a quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Ministero, la disciplina dello split payment ha effetto solo a partire dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Maggio 2018, 14:11
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