Pubblicazione sentenza Paolo Cudrig

Pubblicazione sentenza Paolo Cudrig
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile in nome del Popolo italiano ha emesso la seguente sentenza nella causa civile, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, tra: Paolo Cudrig, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Coceani e Fabrizio Forgiarini del Foro di Udine; attore
contro
Leggo Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Il Gazzettino Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambe rappresentate e difese dall’avv. Emanuele Gullo del Foro di Venezia, con studio in Padova;
convenute.
il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 474/2015 , tra le parti sopraindicate, così statuisce:
1- condanna Leggo Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all’attore Paolo Cudrig, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali - per l’errato accostamento di una foto di Paolo Cudrig ad articolo di cronaca giudiziaria su fatti ai quali il Cudrig era del tutto estraneo, pubblicato sul sito “www.leggo.it” il 16.4.2013 -, la somma di €.15.000,00, oltre agli interessi di legge ex art.1284 co.4 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2- condanna Il Gazzettino Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all’attore Paolo Cudrig, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali - per l’errato accostamento di una foto di Paolo Cudrig ad articolo di cronaca giudiziaria su fatti ai quali il Cudrig era del tutto estraneo, pubblicato sul sito “www.gazzettino.it” il 16.4.2013 -, la somma di €.10.000,00, oltre agli interessi di legge ex art.1284 co.4 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3 - ordina, ai sensi dell’art. 120 c.p.c., a Leggo Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, la pubblicazione per estratto (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome del giudice) della presente sentenza sul sito “www.leggo.it” a propria cura e spese, per una volta e con permanenza per almeno un mese;
4 - ordina, ai sensi dell’art. 120 c.p.c., a Il Gazzettino Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, la pubblicazione per estratto (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome del giudice) della presente sentenza sul sito “www.gazzettino.it” a propria cura e spese, per una volta e con permanenza per almeno un mese;
5. condanna i convenuti in solido a rifondere all’attore le spese di lite, comprensive anche della fase di mediazione obbligatoria, che liquida in €.9.000,00 per compensi, oltre €.894,94 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, 20/01/2017.


 
Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Febbraio 2019, 16:43
© RIPRODUZIONE RISERVATA