Ape volontario, recupero e Fondo di garanzia: tutto ciò che c'è da sapere

Ape volontario, recupero e Fondo di garanzia: tutto ciò che c'è da sapere
Pensioni, ecco le novità sul recupero dell'Ape volontario e sull'attivazione del Fondo di garanzia: l'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di recupero e di attivazione del Fondo per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica, dopo il via libera alle domande del prestito ponte (con cui i lavoratori di 63 anni di età e almeno 20 di contributi potranno accedere volontariamente al pensionamento anticipato). Il messaggio n. 1604 contiene indicazioni amministrative e organizzative sul Fondo e sull'operatività in merito al cosiddetto APE istituito - in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, in seguito alla circolare Inps 13 febbraio 2018 n. 28.

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COS'È Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente, iscritto a determinate forme previdenziali, che «matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) entro tre anni e sette mesi dalla domanda». A condizione, però, che «l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesta per il tramite dell’Inps, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria».

RESTITUZIONE «La restituzione del prestito - si legge sul sito dell'Istituto - coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni». Il piano di ammortamento, si legge nel messaggio n. 1604, "può subire variazioni nelle seguenti circostanze: erogazione del finanziamento supplementare; estinzione totale del finanziamento; estinzione parziale del finanziamento".

RENDICONTAZIONE Inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, l'Inps trasmette al MEF e alla Corte dei Conti, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una «relazione sull'attività di gestione del Fondo svolta nell’anno precedente ed il connesso rendiconto, nei quali si evidenzino, tra l’altro, le movimentazioni annuali, con le entrate e le uscite del Fondo di garanzia, gli accantonamenti effettuati a copertura del rischio e le risultanze di fine anno».
Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Aprile 2018, 16:07
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