Superbonus 110%, basterà un terzo dei condomini per avviare i lavori

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di Giusy Franzese
Anche il decreto Agosto, attualmente all’esame del Senato, si occupa di superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici. Sono solo poche righe, ma che potrebbero facilitare molto le decisioni relative a questo tipo di agevolazione nelle assise più rissose di tutte: le assemblee condominiali. Affinchè la delibera sia valida, oltre ad aver ottenuto la maggioranza degli intervenuti, è sufficiente che tale maggioranza rappresenti «un terzo del valore dell’edificio». Finora, invece, per i lavori straordinari di questo tipo era richiesto il 50%. 

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Superbonus 1105 - La scheda




La novità è contenuta nell’articolo 63 del decreto Agosto che, riferendosi alla norma del Rilancio che istituisce il superbonus, così recita: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».
La norma ovviamente non metterà fine alle infinite discussioni e ai litigi anche verbalmente furiosi che in genere caratterizzano le assemblee condominiali in qualunque quartiere e zona della Penisola, ma sicuramente servirà a rendere più fruibile l’agevolazione del 110%. 
In questi giorni sono ripartite le convocazioni delle assemblee condominiali e nella stragrande maggioranza dei casi all’ordine del giorno c’è proprio la decisione relativa a lavori straordinari che possono usufruire del superbonus del 110%. Ma perché se - come si sostiene - i lavori sono «a costo zero» (la spesa può essere completamente detratta dalle tasse, oppure si può chiedere lo sconto in fattura per il totale dei lavori, o ancora si può cedere il credito ad aziende, banche, assicurazioni, ecce.) qualche condomino dovrebbe mettere i bastoni tra le ruote e votare contro? 
LE SPESE
In realtà quella che per molti è un’opportunità, non è detto che lo sia per tutti. O almeno non completamente. I cosiddetti lavori «a costo zero» sono tali solo se rientrano nei massimali previsti. Gli interventi di isolamento termico al palazzo, ad esempio, possono usufruire di una spesa agevolata per singolo proprietario al massimo di 40.000 euro (30.000 se nel palazzo ci sono più di 8 condomini). Nel caso si voglia deliberare la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati, per ogni unità immobiliare è prevista una spesa massima agevolata di 20.000 euro (15.000 euro se le unità immobiliari nel palazzo sono più di 8). E così via, a seconda dei lavori. Quindi a fronte di spese superiori ai tetti consentiti, ci potrebbero essere condomini non disponibili ad effettuarli. Così come - a meno che la norma non cambi - potrebbero sorgere problemi nei palazzi dove ci sono abitazioni con accatastamento differenti: quelle classificate A1 (signorili) come è noto non possono usufruire del superbonus. E così la richiesta di un quorum più basso (un terzo anziché la metà dei millesimi) certamente favorirà l’esecuzione dei lavori.
Altre novità relative al superbonus potrebbero arrivare con la prossima legge di Bilancio. La più rilevante riguarda l’estensione temporale dell’agevolazione, attualmente prevista per i lavori dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Come ha anticipato ieri Il Messaggero, il governo ha intenzione di allungare la scadenza di ulteriori 2 anni fino a tutto il 2023.


La singola unità immobiliare usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in base ai millesimi di proprietà. Oltre ai lavori condominiali di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, sono ammessi al superbonus anche i lavori nelle singole unità immobiliari (non più di due a proprietario, anche se seconda casa) purché non rientrino catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9.
 

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 10:55
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