Smart working e assenze retribuite per i “fragili”: proroga fino al 31 marzo. Chi ne ha diritto

Smart working e assenze retribuite per i “fragili”: proroga fino al 31 marzo Chi ne ha diritto

Resta il nodo della definizione definitiva di "fragile" ma almeno fino al 31 marzo sono confermate le agevolazioni per lo smart working e per le assenze retribuite. E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione del Decreto Natale con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo e le misure per il contenimento della pandemia. Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working è confermato fino al 31 marzo 2022.

I lavoratori fragili fino al 31 marzo 2022, riporta il sito del ministero del Lavoro, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e per i lavoratori con disabilità grave fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Nella legge si prevede l'applicazione delle norme sui congedi parentali per figli fino a 14 anni affetti da Covid, in quarantena o con attività scolastica sospesa, fino a 31 marzo. Si prevedono poi anche disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi (Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato.

Scadenza della misura
Il nuovo testo del Decreto Legge prevede - si legge su disabili.com - la proroga fino al 31 marzo dello smart working per i lavoratori fragili (comma 2-bis, art. 26 DL Cura Italia) e il ripristino, fino al 31 marzo 2022 e con retroattività dal 1° gennaio 2022, dell’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili che, per mansione assegnata, non possono ricorrere allo smart working (comma 2, art. 26 DL Cura Italia).

Chi viene attualmente considerato "fragile"

a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
— trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
— trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
— attesa di trapianto d’organo;
— terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
— patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
— immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
— immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
— dialisi e insufficienza renale cronica grave;
— pregressa splenectomia;
— sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
— cardiopatia ischemica;
— fibrillazione atriale;
— scompenso cardiaco;
— ictus;
— diabete mellito;
— bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
— epatite cronica;
— obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
— età >60 anni;
— condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.


Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Febbraio 2023, 07:26
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