I TEMPI - Entro domani, martedì 13 novembre, bisognerà versare l'importo, privo di sanzioni e interessi, dovuto per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre (data di entrata in vigore del decreto). Il 23 novembre l'appuntamento è invece duplice: bisognerà versare il dovuto per l'invito al contraddittorio con istruttoria ancora pendente al 24 ottobre e per l'avviso di accertamento, di rettifica o di liquidazione, e l'atto di recupero credito non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l'eventuale impugnazione dell'atto oggetto di definizione.
COME SI PAGA - Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione (entro i termini di novembre) oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da pagare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE - Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti con il pagamento di tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori.
Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, in particolare le eventuali spese di notifica dell'atto tributario.
Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Novembre 2018, 17:38
© RIPRODUZIONE RISERVATA