Tra Imu, Irpef e stop al blocco dell’invio delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate, la seconda parte del mese di giugno potrebbe diventare particolarmente impegnativa per molti contribuenti. Ecco quindi le date da tenere bene a mente. E gli accorgimenti da adottare per non sbagliare.
16 giugno
ultima data utile per versare il primo acconto dell’Imu, l’imposta municipale sugli immobili. Come è noto sono esentate le prime case. E quest’anno la rata è sospesa per gli immobili strumentali i cui possessori hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020. Saranno chiamati ai versamenti oltre 25 milioni di proprietari e comproprietari di immobili diversi dall’abitazione principale. Dovranno versare l’Imu anche coloro che possiedono una seconda pertinenza dell’abitazione principale della stessa categoria catastale (cantine, garage, posti auto, tettoie): si applica , l’aliquota delle seconde case.
30 giugno
è la scadenza per il versamento del saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi. Dichiarazione Preompilata Già dal 10 maggio scorso accedendo con le proprie credenziali al sito delle Agenzie delle Entrate (oppure rivolgendosi per a Caf e commercialisti) è possibile visualizzare, scaricare ed eventualmente accettare e inviare (operazione consentita dal 19 maggio) la dichiarazione precompilata 2021 sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. La dichiarazione può essere accettata senza modifiche o apportando delle variazioni (ad esempio detrazioni non considerate dall’Agenzia ma di cui abbiamo la documentazione necessaria). Attenzione, quindi, a controllare bene i dati della Precompilata. Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Può, infatti, presentarla con le modalità ordinarie.
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Cosa contiene la precompilata
Nella precompilata l’Agenzia delle Entrate ha inserito la maggior parte dei dati utilizzati per le dichiarazioni. Ci sono i dati del Cud (Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato dal datore di lavoro o ente pensionistico) quali ad esempio il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico. Sono indicati inoltre i compensi di lavoro autonomo occasionale, le provvigioni e i redditi diversi, i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione Unica. Ci sono anche i dati relativi alle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari. Sono ancora indicati gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali.
Dati esclusi
Non vengono inserite in dichiarazione le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti. Può, per esempio, accadere che dall’Anagrafe tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però l’Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione, ecc.); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (di norma, accade il contrario). I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.
Le correzioni
E se si invia la dichiarazione e poi ci si rende conto che c’è un errore, magari una detrazione a cui si ha diritto e che non è stata inserita? Niente panico. Entro il 22 giugno il 730 già inviato può essere annullato tramite l’applicativo web dell’Agenzia. Se invece si riscontra l’errore dopo il 22 giugno si può presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo; oppure si può presentare, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.
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Versamenti maggiorati
Se per i più svariati motivi non si è fatto in tempo a versare entro il 30 giugno il saldo e il primo acconto Irpef, si può utilizzare la possibilità, entro il 30 luglio, di versare il dovuto con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse.
La presentazione
Il 30 settembre è la data entro cui presentare il 730, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso il modello 730 precompilato; oppure al proprio sostituto d’imposta; infine a un CAF o a un professionista abilitato.
Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 00:19
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