Resta in vigore la norma del Codice della strada che prevede l’applicazione automatica della revoca della patente al guidatore che in stato di ebbrezza provoca un incidente, anche in mancanza di feriti o danni, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 194 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida al reato di guida in stato di ebbrezza costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito commesso.
La Corte ha evidenziato che nell’impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso.
La revoca della patente di guida - osserva la Corte - non costituisce un automatismo sanzionatorio indifferenziato, bensì una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei tale situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo. Essa persegue una finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l’esame che lo abilita alla guida, attivando così un processo virtuoso di correzione tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.
La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano e riguardava il caso un agente di commercio che aveva perso il controllo della sua auto ed era finito contro il guard rail, senza provocare danni a nessuno. Ma alla prova del palloncino era risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e per questo era stato condannato dal tribunale di Milano a 8 mesi di arresto e 7.200 euro di ammenda : tenuto conto che non c’erano feriti e che si trattava di un incensurato, il giudice che gli aveva sospeso la pena, ma era comunque scattata la revoca della patente di guida in quanto sanzione amministrativa accessoria automatica alla condanna. Sanzione che nel caso in questione, visto il mestiere dell’uomo, era finita per incidere sulla sua stessa capacità lavorativa.
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