Tale posizione è stata recentemente ribadita dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza numero 5416/2016 qui sotto allegata, con la quale è stato annullato un verbale per eccesso di velocità proprio per un’inesatta indicazione dei motivi per i quali la violazione non era stata tempestivamente contestata. I verbalizzanti, infatti, avevano giustificato tale circostanza affermando di aver eseguito il rilievo tramite un dispositivo che consente l’accertamento in tempo successivo, mentre, in realtà, si erano avvalsi di uno Scout-speed.
Per il Giudice di Pace, in particolare, questo sistema di accertamento si effettua in postazione dinamica e, per tale motivo, si pone in contraddizione con quanto indicato nel verbale: l’accertamento in tempi successivi, infatti, è possibile solo se il veicolo oggetto di rilievo si trova a distanza dal posto di accertamento o, comunque, non può essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, circostanze che non si verificano in caso di utilizzo dello Scout-speed. Il Giudice ha inoltre precisato, in contrasto con quanto asserito dalla Polizia Municipale, che anche l’utilizzo di dispositivi installati a bordo dei veicoli degli organi accertatori necessita di essere preventivamente segnalato con cartelli idonei e ben visibili. L’importante però è che l’automobilista questa volta non dovrà pagare alcuna sanzione.
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