E’ peraltro prevista una sanzione molto dura per chi viola la legge: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione. Il ritardo nell'applicazione degli obblighi deriva anche dallo scarso favore che la norma – nata per limitare truffe e abusi e per identificare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni – ha riscosso presso varie parti in causa. Così il tempo è trascorso anche per limitarne l'ambito. Un compromesso è arrivato con una maxi-circolare del 10 luglio scorso dalla Motorizzazione per disciplinare in dettaglio le procedure.
La limitazione più importante è temporale: gli obblighi scatteranno infatti solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre. Quindi, chi usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione. La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo. È il caso per esempio dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, della licenza conto proprio e dell'autorizzazione per autobus, taxi o noleggio con conducente.
Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l'obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, eccetera), il nome dell'utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell'adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).
Va detto che a causa di un testo non molto chiaro della legge, taluni sono stati tratti in inganno al punto da pensare a un raggio di copertura della norma assai più ampio di quanto in realtà previsto. E’ bene perciò chiarire che il comodato non va registrato se a beneficiarne è un familiare convivente dell'intestatario. In altre parole, di fatto la legge non si applica nel caso di veicoli privati.
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