In caso di contestazione immediata della sanzione sarà lo stesso guidatore a fornire alle Forze dell’ordine l’indirizzo della sua casella di posta PEC. Nelle altre situazioni l’indirizzo del proprietario del veicolo sarà individuato dalle autorità ricorrendo ai pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche. Per quello che riguarda i termini di pagamento e impugnazione legati alla notifica, è bene precisare che questa si intenderà spedita «nel momento in cui - chiarisce il Decreto - viene generata la ricevuta di accettazione» e si riterrà notificata «nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC».
Da notare che entrambi i messaggi vengono generati in automatico, indipendentemente, quindi, dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall’interessato. La comunicazione elettronica dovrà avere come oggetto la dicitura «Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada» e dovrà includere come allegato la copia del verbale, sottoscritta con firma digitale, e la relazione di notifica. Nel caso di impossibilità di invio tramite PEC per assenza di recapito digitale, per colpa del destinatario o se questa risultasse scaduta, l’amministrazione utilizzerà il metodo postale, quello adoperato sino a oggi, aggiungendone i relativi costi di notifica alla sanzione. Leggi l'articolo completo su
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