Secondo quanto riportato dal sito www.StudioCataldi.it in questa sanzione sono caduti recentemente molti residenti dei comuni della pianura veronese, sanzionati a ripetizione sulla strada statale 434. Nonostante la rabbia manifestata da molti, alla fine sono stati costretti a pagare le sanzioni comminate dalla Polizia Stradale in virtù dell'articolo sopracitato del codice della strada del quale però molti ignoravano l'esistenza.
Occorre comunque precisare che l'obbligo dei dispositivi luminosi non riguarda i veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, in determinati casi, i veicoli che ne sono dotati possono avvalersi, in alternativa ai dispositivi luminosi prescritti in generale, delle luci di marcia diurna.
Le luci di marcia diurna, in ogni caso, non possono sostituire le luci di posizione, le luci della targa e le luci di ingombro se prescritte e, per i veicoli, i proiettori anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere. Non possono neanche sostituire tali dispositivi, pur se di giorno, nelle gallerie o nei casi di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
In simili periodi della giornata, luoghi o condizioni atmosferiche, infatti, l'utilizzo di tali dispositivi è imposto dall'articolo 153 del codice della strada e viene fatto salvo dalla previsione dell'articolo 152 che consente l'utilizzo delle eventuali luci di marcia diurna.
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