Per il Tar, "la peculiarità dei trasporti eccezionali con veicoli militari è individuata dal CdS esclusivamente nel diverso regime autorizzatorio, poiché in tal caso i veicoli dovranno essere muniti di 'autorizzazione speciale' rilasciata dal comando militare anziché dall'ente concessionario della strada", ma "nulla è detto in ordine al pagamento dell'indennizzo".
Le note del ministero dei trasporti contestate - che prevedevano l'indennizzo - devono quindi "ritenersi illegittime in quanto l'esenzione dal pagamento dell'indennizzo per maggiore usura, per i veicoli delle Forze Armate che svolgono trasporti eccezionali, non può in alcun modo evincersi né dal tenore letterale delle norme né, tantomeno, sulla base degli altri criteri interpretativi della legge". L'effetto, per i giudici amministrativi, è che "in assenza di un'esplicita esenzione, non può ritenersi sussistere alcun valido argomento per sottrarre i veicoli delle Forze armate impiegati in transiti eccezionali al generale obbligo di versamento dell'indennizzo" di usura previsto. Leggi l'articolo completo su
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