Sul punto il Giudice di Pace è andato oltre come riporta il sito studiocataldi.it, chiarendo anche quali elementi devono riportare le predette immagini. In particolare, il principio della necessaria documentazione della violazione tramite foto non è altro che la precisazione di quanto stabilito dall'articolo 3 del d.p.r. n. 250/1999 il quale, al primo comma, prevede anche che gli impianti utilizzati per l'accertamento devono rilevare i dati riguardanti "il tempo, il luogo e l'identificazione dei veicoli".
Ad avviso del giudice, quindi, le foto utilizzate per la contestazione differita della violazione del divieto di circolare in una ZTL devono necessariamente contenere tutti e tre tali elementi, ovverosia tempo, luogo e veicolo. Nel caso di specie, le immagini prodotte dalla ricorrente non permettevano di identificare né il luogo né il veicolo e, pertanto, le contestazioni rivolte alla donna non rispettavano il dato normativo. Il suo ricorso, pertanto, è stato accolto. Leggi l'articolo completo su
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