Presto la pratica della vaccinazione in azienda sarà molto diffusa. Ma cosa succede se il lavoratore non solo non aderisce alla vaccinazione in azienda, ma non si vaccina proprio? "Dipende dal settore in cui opera l'azienda" e "di fronte al rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla vaccinazione da parte di persona cui questo sia stato chiesto a norma di legge, il datore di lavoro può trasferire la persona stessa ad altre mansioni che non presentino lo stesso rischio di contagio, o collocarla in ferie o sospenderla dal lavoro". Pietro Ichino, giuslavorista, professore di Diritto del Lavoro all'Università di Milano, spiega ad Adnkronos/Labitalia le conseguenze di un "ingiustificato rifiuto a vaccinarsi".
La vaccinazione anche in azienda è volontaria, però. Per capire bene quando allora il rifiuto sia "ingiustificato", bisogna fare un passo indietro. "La posizione del lavoratore operante in un settore diverso da quello sanitario, a fronte dell’opportunità di vaccinazione anti-Covid offerta dall’impresa, è diversa a seconda della posizione assunta in proposito dall’impresa stessa", dice Ichino.
"Se questa non ha adottato alcun provvedimento a norma dell’articolo 2087 del Codice civile (articolo che stabilisce l'obbligo della tutela del lavoro, ndr), ogni persona può decidere in tutta libertà se approfittare o no di questa opportunità.
"Dal momento in cui il sottoporsi a vaccinazione diventa un dovere del dipendente a seguito di una legittima richiesta dell’impresa a norma dell’art. 2087 c.c., l’accertamento da parte dell’impresa dell’adempimento cessa di essere inibito dalla disciplina protettiva della privacy", aggiunge Ichino.
E se la vaccinazione diventa obbligatoria per motivi che riguardano la protezione imprescindibile dello stesso lavoratore e dei suoi colleghi, ecco che il rifiuto alla vaccinazione diventa ingiustificato. "In applicazione analogica di quanto previsto per il settore sanitario dal d.l. n. 44/2021, deve ritenersi che - a fronte del rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla vaccinazione da parte di persona cui questo sia stato chiesto a norma dell’art. 2087 c.c. e 15 T.U. - il datore di lavoro possa trasferire la persona stessa a mansioni che non presentino lo stesso rischio di contagio, anche se di contenuto professionale inferiore alle precedenti".
Non solo. In alternativa, "ove questa possibilità non sussista, si deve ritenere che il datore possa collocarla in ferie, o sospenderla dal lavoro senza maturazione della retribuzione. In questo senso sono orientate entrambe le decisioni giudiziali su questa materia oggi disponibili, adottate rispettivamente dal Tribunale di Belluno e da quello di Udine, entrambe precedenti all’emanazione del d.l. n. 44/2021 e motivate entrambe in riferimento all’articolo 2087 del Codice civile", conclude Ichino.
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