Mattia Giani, il giudice: «L'ambulanza è arrivata 17 minuti dopo». Multa di 400 euro alla squadra di casa: non disponeva del medico

Il rapporto del giudice sportivo

Mattia Giani, il giudice: «Prima ambulanza arrivata 17 minuti dopo». Multa di 400 euro alla squadra di casa per mancanza del medico

Dal malore (e i primi soccorsi) del calciatore Mattia Giani al momento all'arrivo della prima ambulanza sono passati 17 minuti. Questa la ricostruzione del giudice sportivo della Figc - Lega Dilettanti toscana, che si è basato sul referto dell'arbitro della partita Lanciotto-Castelfiorentino sospesa il 14 aprile per il malore al giocatore poi morto in ospedale.

Il giudice scrive che i soccorsi nella circostanza furono dati «dal massaggiatore ospite e da un medico presente in tribuna che intervenivano con massaggio cardiaco e il defibrillatore presente negli spogliatoi», e che «sopraggiungeva dopo 17 minuti una prima ambulanza che proseguiva le manovre di soccorso coadiuvata da altri volontari giunti dopo pochi minuti con altra ambulanza», quindi «i sanitari si prodigavano nei tentativi di rianimazione per poi provvedere all'urgente accompagnamento del calciatore al pronto soccorso più vicino».

 

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«Sospensione giustificata» e multa

Al 14' del primo tempo il match è stato interrotto in attesa dei soccorsi per poi essere sospeso. Una sospensione giustificata, dice il giudice, anche a causa dello scoramento e dell'inevitabile turbamento di giocatori e dirigenti, e ha stabilito che ne venga recuperata «la restante parte» da giocare. Inoltre, il Lanciotto è stato multato di 400 euro «per mancanza di ambulanza e/o medico», «sanzione commisurata al servizio omesso, tenuto conto del fatto occorso».

Il giudice sportivo scrive anche che «il grave evento» del malore in campo di Mattia Giani «aveva provocato uno scoramento generale di tutti i tesserati delle due squadre (manifestato con congiunta dichiarazione scritta) e dello stesso direttore di gara e che pertanto non vi erano state più le condizioni per continuare l'incontro che veniva sospeso sul risultato del momento di 0-0».

Ciò premesso, osserva il giudice, rende indubitabile «che lo stesso svolgersi degli accadimenti, così come puntualmente riportati conclusisi successivamente tragicamente, integri quella situazione di carattere eccezionale che giustifica la mancata prosecuzione della gara» e che «deve essere apprezzata con riferimento al fatto che avvenimenti di questa portata, provocano nell'ambito di una piccola realtà, qual è quella di squadre dilettanti in cui la contiguità tra i dirigenti responsabili e calciatori è chiaramente peculiare, inevitabilmente un turbamento per cui, di fronte alla particolare e tragica natura dell'evento che è stato all'origine del fatto è opportuno valutare lo stesso sul piano strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell'ambito dei principi della lealtà sportiva».

«Giova sottolineare - scrive - come il rispetto del grave evento anche da parte della società Lanciotto Campi Bisenzio e dei componenti la terna arbitrale sia sintomo di grande osservanza dei valori della solidarietà e della correttezza sportiva».

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