Pubblicazione sentenza Paolo Cudrig
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile in nome del Popolo italiano ha emesso la seguente sentenza nella causa civile, avente ad oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, tra: Paolo Cudrig, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Coceani e Fabrizio Forgiarini del Foro di Udine; attore
contro
Leggo Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Il Gazzettino Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambe rappresentate e difese dall’avv. Emanuele Gullo del Foro di Venezia, con studio in Padova;
convenute.
il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 474/2015 , tra le parti sopraindicate, così statuisce:
1- condanna Leggo Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all’attore Paolo Cudrig, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali - per l’errato accostamento di una foto di Paolo Cudrig ad articolo di cronaca giudiziaria su fatti ai quali il Cudrig era del tutto estraneo, pubblicato sul sito “www.leggo.it” il 16.4.2013 -, la somma di €.15.000,00, oltre agli interessi di legge ex art.1284 co.4 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2- condanna Il Gazzettino Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all’attore Paolo Cudrig, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali - per l’errato accostamento di una foto di Paolo Cudrig ad articolo di cronaca giudiziaria su fatti ai quali il Cudrig era del tutto estraneo, pubblicato sul sito “www.gazzettino.it” il 16.4.2013 -, la somma di €.10.000,00, oltre agli interessi di legge ex art.1284 co.4 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3 - ordina, ai sensi dell’art. 120 c.p.c., a Leggo Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, la pubblicazione per estratto (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome del giudice) della presente sentenza sul sito “www.leggo.it” a propria cura e spese, per una volta e con permanenza per almeno un mese;
4 - ordina, ai sensi dell’art. 120 c.p.c., a Il Gazzettino Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, la pubblicazione per estratto (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome del giudice) della presente sentenza sul sito “www.gazzettino.it” a propria cura e spese, per una volta e con permanenza per almeno un mese;
5. condanna i convenuti in solido a rifondere all’attore le spese di lite, comprensive anche della fase di mediazione obbligatoria, che liquida in €.9.000,00 per compensi, oltre €.894,94 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, 20/01/2017.
Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Febbraio 2019, 16:43
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